| 1. DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO GIURIDICO DELL’ASSOCIAZIONE 1.1. L’ “Associazione Italia - Ucraina degli Imprenditori” (di seguito – Associazione) e’ un’unione volontaria internazionale di soggetti economici enti ed Associazioni, creata sulla base di unita’ di scopi ed interessi per contribuire allo sviluppo di relazioni economiche, commerciali e culturali tra Italia ed Ucraina. L’Associazione opera in conformita’: alla legge dell’Ucraina “Sull’unione di Imprenditori”, alla costituzione dell’Ucraina, alla legislazione in vigore al presente statuto. L’Associazione e’ registrata presso il Ministero della Giustizia dell’Ucraina al N.... del...... L’Associazione sviluppera’ le sue attivita’ anche in collaborazione con le Camere di Commercio Italiane, Assocamere e Associazioni italiane e consorzi. 1.2. La denominazione dell’ Associazione e’: • Completa in lingua ucraina: «Асоціація Італія – Україна» • Abbreviata in lingua ucraina: АІУ • Completa in lingua italiana: «Associazione Italia – Ucraina» • Abbreviata in lingua italiana: AIU 1.3. Indirizzo giuridico dell’Associazione: ............ 2. STATO GIURIDICO DELL’ASSOCIAZIONE 2.1. L’Associazione ha personalità giuridica, ed assumerà tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni della legge Ucraina dalla data della sua registrazione statale. Inoltre l’Associazione rispetterà i disposti della Legge Italiana n. 518 del 1° luglio 1970. 2.2. L’Associazione è costituita sotto forma di ente senza fine di lucro, e non è orientata all’ottenimento di redditi derivanti da attività economiche ad eccezione di quelli consentiti dalla legislazione in vigore ad associazioni ed enti senza fine di lucro. 2.3. In qualità di persona giuridica, l’Associazione ha un bilancio autonomo, conti bancari, sigilli e timbri, un simbolo con la propria denominazione. Potrà acquisire, possedere, gestire beni ed altre proprietà, secondo le modalità determinate dalla legislazione vigente in Ucraina. Potrà costituire nuovi soggetti economici, nuove organizzazioni senza fini di lucro, partecipare (quale membro, azionista) secondo le modalità previste nella legislazione vigente dell’Ucraina a soggetti economici registrati, con ottenimento dei corrispondenti diritti ed obblighi risultanti da ciò. 2.4. L’Associazione ha facoltà di creare filiali, rappresentanze e delegazioni sia in Ucraina che all’estero. 2.5. Le lingue di lavoro dell’Associazione sono l’ Ucraino e l’ Italiano. I dibattiti, le conferenze ed ogni manifestazione pubblica saranno condotti in italiano con traduzione simultanea. La Documentazione ufficiale sarà di regola bilingue. 2.6. L’Associazione non risponde degli impegni presi dai suoi membri, ed i membri dell’Associazione non rispondono per gli impegni presi dall’Associazione. 2.7. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato e quale persona giuridica svolge la propria attività fino al momento della sua cessazione, secondo le modalità previste dal presente statuto e dalla legislazione Ucraina. 3. SCOPO E OBIETTIVI DELL’ASSOCIAZIONE 3.1. L’Associazione ha lo scopo di: - promuovere e favorire lo sviluppo delle relazioni commerciali tra l’Ucraina e l’Italia e gli altri paesi dell’Unione Europea, ed in particolare lo sviluppo delle attività delle imprese italiane in Ucraina; - rappresentare e garantire la tutela degli interessi generali degli imprenditori italiani e dell’Unione Europea in Ucraina, in particolare degli imprenditori membri dell’Associazione presso le Autorità, le Pubbliche Amministrazioni ed ogni Ente sia in Ucraina che in Italia e nell’Unione Europea; - favorire un clima di solidarietà amichevole, di scambio di informazioni e di idee tra i membri dell’Associazione; - promuovere le opportunità di cooperazione transazionale tra le imprese ucraine ed italiane, anche attraverso la partecipazione a progetti dell’Unione Europea e di altre organizzazioni ed enti internazionali. 3.2. Per realizzare i propri obiettivi, l’Associazione - diffonde le proprie opinioni attraverso pubblicazioni e incontri; - organizza incontri, congressi, conferenze e seminari; - organizza e partecipa a fiere e missioni di operatori economici. - organizza eventi intesi alla conoscenza del modo di vivere e della cultura italiana. 3.3. Per la realizzazione dell’oggetto sociale, l’Associazione non potrà: • limitare od ostacolare l’attività dei membri dell’Associazione sul mercato; • ostacolare i soggetti economici, che non sono membri dell’Associazione, nelle attività dove hanno i propri interessi i membri dell’Associazione; • svolgere, nell’interesse dei membri dell’Associazione, attività che possono avere come conseguenza il sorgere di concorrenza sleale da parte di un socio dell’Associazione nei confronti di altri membri dell’Associazione o di terzi; • eseguire attività, che contraddicano lo scopo e l’oggetto dell’Associazione 4. SOCI DELL’ASSOCIAZIONE 4.1. Soci dell’Associazione possono essere tutti gli enti, Associzioni, società o persone fisiche, operatori economici, in possesso di idonee requisiti morali, che sviluppano attivita’ con l’ Italia e che facciano domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato. L’adesione all’Associazione e’ a tempo indeterminato previo pagamento della quota associativa. 4.2. Il richiedente, con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, il Regolamento Interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo ed a tenere un comportamento consono ai principi dell’Associazione ed al rispetto delle leggi Ucraine ed Italiane. 4.3. Le domande di ammissione vengono esaminate ed approvate o respinte dal Consiglio Direttivo. 4.4. Le categorie dei soci sono le seguenti: a) soci fondatori: coloro che intervenendo nella fase costitutiva danno vita all’Associazione, essi divengono soci ordinari dal momento della registrazione statale dell’Associazione; b) soci ordinari: coloro che versando la quota associativa e la quota annuale hanno il diritto di partecipare alle attività dell’Associazione ed il diritto di voto in Assemblea per l’approvazione dei rendiconti, per la nomina degli Organi dell’Associazione e per le modifiche al presente statuto; c) soci sostenitori: soci ordinari che al fine di sostenere l’Associazione versano un contributo aggiuntivo; d) soci simpatizzanti: persone fisiche che partecipano con un contributo ridotto, partecipano alle attività dell’Associazione ma non hanno diritto di voto attivo e passivo in assemblea. e) soci onorari: possono essere soci onorari di diritto i rappresentanti degli Organi Ufficiali dei due Paesi e coloro che svolgono attività inerenti allo statuto dell’ Associazione, che saranno nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. 4.5. La qualità di socio si perde per decesso della persona fisica o estinzione della persona giuridica, dimissioni, morosità o indegnità. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, l’indegnità dall’Assemblea dei soci. 5. DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE 5.1. I soci dell’Associazione hanno diritto a prendere parte a tutte le attivita’ della stessa, diritto prioritario alla tutela degli interessi generali presso gli organi di potere, istituzioni statali e qualunque organizzazione sia in Ucraina, che in Italia e nell’Unione Europea. 5.2. I soci dell’Associazione sono tenuti a rispettare il presente Statuto ed a pagare le quote di adesione annuali. 6. ORIGINE DEI REDDITI E MODALITA’ D’UTILIZZO DEGLI ASSETTI E ALTRE PROPRIETA’ DELL’ASSOCIAZIONE NECESSARI PER L’ADEMPIMENTO DELL’OGGETTO STATUTARIO 6.1. L’Associazione puo’ avere in proprieta’ assetti e altre proprieta’ necessari per la realizzazione delle attivita’ statutarie. 6.2. L’Associazione acquisisce la proprieta’ su assetti ed altri beni conferitigli dai fondatori, soci (membri) o dallo stato, acquisiti in seguito a quote di adesione o partecipazione, donati da cittadini, imprese, organizzazioni e istituzioni, nonche’ su proprieta’ acquisite per conto di propri assetti o in altro modo non proibito dalla legge. 6.3. L’Associazione ha diritto su proprieta’ e assetti, acquisiti in seguito ad attivita’ economica e commerciale di istituzioni da essa create e organizzazioni costituite da imprese. 6.4. Il diritto di proprieta’ viene esercitato dai suoi supremi organi amministrativi statutari (assemblea generale dei soci) secondo le modalita’ previste dalla legislazione dell’Ucraina e dai documenti costitutivi. 6.5. Altre funzioni relative alla gestione economica delle proprieta’ possono essere esercitate dall’assemblea generale nel Consiglio Direttivo. 6.6. L'ammontare delle quote viene fissato di anno in anno dal Consiglio Direttivo e dev'essere versato entro 30 giorni dalla richiesta. Il socio non in regola con il pagamento della quota annuale perde i diritti di voto attivo e passivo ed il diritto a ricevere i servizi dell’Associazione 7. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 7.1. Sono organi della Associazione: a. L'Assemblea dei soci b. Il Consiglio Direttivo c. Il Presidente d. Il Collegio dei Revisori dei Conti e. Il Direttore f. Il Segretario Generale g. Il Capo Contabile 7.2. Ad eccezione del Direttore , del Segretario Generale e del Capo Contabile, il cui rapporto è definito dalla legislazione relativa a lavoro, previdenza sociale ed assicurazione sociale, tutte le altre cariche sono gratuite, triennali e riconfermabili ad eccezione da quanto disposto al punto 9.4. 7.3. Alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio partecipano di diritto il Capo della Rappresentanza diplomatica italiana, l’Addetto commerciale, il Console, il Rappresentante dell’ufficio Ice ed il Capo dell’ Istituto Italiano di Cultura ove esistenti nel paese. 8. ASSEMBLEA 8.1. L'Organo sovrano dell’Associazione è l’Assemblea generale dei soci. Le sue deliberazioni sono valide se prese in conformità alla legge ed allo statuto e sono vincolanti per l’Associazione e per i soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere raccolte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Direttore. 8.2. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno. Può riunirsi, inoltre, in ogni altra occasione in cui si renda necessario. L’Assemblea deve inoltre essere convocata entro 30 giorni quando ne sia fatta richiesta motivata con specifica indicazione degli argomenti da porre all’Ordine del giorno, dal Direttore , dal Collegio dei Revisori dei conti o da almeno il 30% dei soci in regola con la quota annuale. 8.3. L'avviso di convocazione, affisso nella sede dell’Associazione e trasmesso a mezzo e-mail ai soci all’indirizzo da questi comunicato all’atto dell’iscrizione o successivamente, deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dove si terrà l’Assemblea e deve essere inviato ai soci almeno 30 giorni prima della data prevista per l'Assemblea. 8.4. I documenti relativi ai temi posti all’ordine del giorno devono essere depositati presso la sede dell’Associazione almeno 20 giorni prima della data prevista per l’Assemblea in modo che i soci possano prenderne visione. 8.5. I soci possono farsi rappresentare da altri soci in assemblea. I soci persone giuridiche sono rappresentati in assemblea dalla persona fisica che all’atto dell’associazione è stata indicata come autorizzata a rappresentarla nei rapporti con l’associazione o in alternativa dalla persona delegata dalla persona giuridica mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare in assemblea più di 3 soci compreso il proprio. 8.6. L'Assemblea Ordinaria dei soci delibera su: • approvazione del bilancio annuale; • approvazione della discussione del bilancio preventivo e dei programmi dell’Associazione; • elegge i componenti del Consiglio Direttivo e ne fissa il numero; • discute e delibera sulle proposte del Consiglio e dei soci; 8.7. L’assemblea Ordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare in prima convocazione con la presenza del 50%+1 dei soci, e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti, a maggioranza dei presenti. 8.8. L’Assemblea Straordinaria dei soci delibera su • aggiunte o modifiche allo Statuto; • regolamenti interni; • partecipazione dell’Associazione al capitale di altri enti od associazioni; • scioglimento della Associazione. L’assemblea straordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare in prima convocazione con la presenza dei 2/3 dei soci, e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. In seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti, a maggioranza dei presenti. 8.9. Le votazioni potranno avvenire a scrutinio palese o segreto. In caso di parità di voti, prevale la mozione votata dal Presidente dell’Assemblea. 9. CONSIGLIO DIRETTIVO
9.1. Sono membri del Consiglio Direttivo le persone fisiche membri dell’Associazione o che rappresentano persone giuridiche od enti membri dell’Associazione, eletti dall’Assemblea dei soci. 9.2. L’Assemblea propone il numero dei Consiglieri da eleggere nelle votazioni dell’Assemblea elettiva in base al numero degli iscritti e dei programmi che l’Associazione dovrà sviluppare nel periodo previsto e dura in carica tre anni. 9.3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci, ha la firma sociale e, per gli atti a carattere amministrativo, la userà accompagnata da quella del Direttore. Può restare in carica un solo mandato. Ovvero essere rieleggibile nella carica solo per il mandato seguente. 9.4. Nel caso di assenza o impedimento, le funzioni saranno svolte dal Consigliere più anziano. 9.5. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri non specificamente riservati all'Assemblea e provvede alla gestione e direzione dell’Associazione e ad trattare tutti gli affari inerenti al suo funzionamento. Le decisioni del Consiglio Direttivo prese in conformità alle leggi Ucraine, allo statuto, ai regolamenti interni ed alle delibere dell’Assemblea sono vincolanti per il Direttore per il Capo Contabile e per tutti i soci. 9.6. Il Consiglio Direttivo: • adotta le deliberazioni dell’Assemblea dei soci. • eegge il Presidente dell’Associazione • nomina il Direttore e i Capo Contabile il Segretario Generale; • predispone e sottopone all’assemblea per l’approvazione il bilancio d’esercizio, il bilancio preventivo e il programma delle attività associative; • propone all’Assemblea l’adozione di modifiche allo statuto ed ai regolamenti interni; • propone all’Assemblea programmi ed attività, • stabilisce l’importo annuale della quota associativa e lo richiede ai soci; • coopta eventuali consiglieri venuti a mancare nel corso del mandato, sottoponendone la nomina alla successiva Assemblea per la ratifica. I Consiglieri cooptati resteranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio; • delibera sull’ammissione di membri nell’Associazione. 9.7. Le riunioni del Consiglio Direttivo si terranno, di regola, almeno una volta al mese. L’avviso di convocazione a mezzo e-mail deve essere spedito almeno 7 giorni prima della data della riunione insieme alla documentazione di riferimento in oggetto. Le riunioni saranno valide altresì senza formalità di convocazione qualora tutti i Consiglieri siano presenti e dichiarino di essere disponibili alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno. Delle riunioni deve essere redatto verbale scritto, sottoscritto dal Presidente e da uno dei consiglieri con funzione di Segretario. La raccolta dei verbali delle riunioni del consiglio e la documentazione di riferimento approvata sarà conservata presso la sede dell’Associazione. Le deliberazioni del Consiglio prese a maggioranza dei consiglieri presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Su richiesta di uno o più membri del Consiglio, le deliberazioni possono avvenire a scrutinio segreto. 9.8. Il Consigliere è tenuto a svolgere con regolarità ed efficacia le attività previste nel proprio mandato e/o delle eventuali deleghe ricevute dal C.D. o comunque rientranti nel programma dell’Associazione. 10. REVISORI DEI CONTI 10.1. Sono nominati dall'Assemblea dei soci in numero di 3 persone per un termine di due anni. Il collegio dei revisori nominerà il proprio Presidente. 10.2. I revisori dei conti hanno il compito di esaminare i libri sociali e controllare il buon andamento gestionale dell’Associazione. Annualmente sottoporranno a revisione il bilancio annuale dell’Associazione predisposto dal Capo contabile e dal Direttore e predisporranno la propria relazione scritta di accompagnamento senza di cui l’Assemblea non potrà procedere all’approvazione dei conti. 10.3. I revisori hanno facoltà di effettuare in ogni momento controlli ed ispezioni sui conti e sui libri contabili dell’associazione e di ottenere dal Consiglio direttivo, dal Direttore e dal Capo Contabile ogni informazione in relazione alla gestione dell’Associazione. 10.4. Il Collegio dei Revisori provvederà alla convocazione dell’Assemblea in caso non vi provveda il Presidente del Consiglio Direttivo a seguito di denuncia fatta dagli aventi diritto, o comunque in caso si ritenga sussistano gravi violazioni dello statuto e della legge. 11. DIRETTORE 11.1. Il Direttore dell’Associazione è organo autonomo di gestione amministrativo-esecutivo dell’Associazione. Può essere anche non membro dell’Associazione. Dura in carica 3 anni e può essere riconfermato. Il Direttore garantisce l’organizzazione delle attività in corso dell’Associazione, dirette alla realizzazione dello scopo e dell’oggetto delle attività dell’Associazione; 11.2. Il Direttore dell’Associazione agisce senza ordini e rappresenta gli interessi dell’Associazione nei rapporti con qualsiasi impresa, istituzione, organizzazione, indipendentemente dalla forma di proprietà, subordinazione, con gli organi statali e gli organi di amministrazione locale, con gli organi giudiziari, tributari, e altri organi, che hanno poteri di decisione, con le persone fisiche – imprenditori e altre persone fisiche. 11.3. Al Direttore è affidata la direzione delle attività operative dell’Associazione, partecipa – senza diritto di voto - a tutte le riunioni degli organi dell’Associazione ad eccezione del Collegio dei Revisori. Il Direttore dell’Associazione dispone dei beni dell’Associazione, dei mezzi monetari dell’Associazione, dei conti bancari dell’Associazione nel rispetto dei bilanci approvati e delle delibere del Consiglio; Prende decisioni su tutte le questioni che sorgono dai rapporti legali con i lavoratori dell’Associazione. Il Direttore è il capo del personale dell’Associazione, attua gli indirizzi e le decisioni degli Organi, nonché le istruzioni del Presidente. Agli effetti della sua responsabilità firma con il Presidente gli atti amministrativi dell’Associazione. 11.4. Il Direttore può essere revocato anticipatamente dall’Organo Amministrativo dell’Associazione in caso di abuso di servizio e di poteri, nel caso in cui le azioni del Direttore dell’Associazione danneggino gli interessi generali dell’Associazione 12. MODALITA’ DI CESSAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE E DECISIONE DELLE QUESTIONI DI PROPRIETA’ RELATIVE ALLA SUA LIQUIDAZIONE
12.1. La cessazione dell’attivita’ dell’Associazione puo’ avvenire tramite liquidazione (volontaria, forzata). 12.2. La liquidazione dell’unione dei cittadini avviene in base al presente Statuto o in seguito a decisione del tribunale. 12.3. Gli assetti e altri beni dell’Associazione, in stato di liquidazione, non possono essere ridistribuiti tra i soci e verranno utilizzati per l’adempimento dell’oggetto sociale o per scopi benefici, e nei casi previsti da atti legislativi, verranno, con decisione del tribunale, trasferiti allo stato. 13. MODALITA’ D’INTRODUZIONE MODIFICHE ED AGGIUNTE ALLO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE 13.1. Modifiche ed aggiunte allo statuto vengono introdotte su decisione dell’assemblea generale dei soci dell’Associazione, a maggioranza semplice. 13.2. L’introduzione di modifiche e aggiunte allo statuto dell’Associazione avviene sotto forma di addendum separati o tramite nuova redazione dello statuto. 14. DISPOSIZIONI VARIE 14.1. Un Regolamento interno regola il funzionamento dell’ Associazione conformemente alle disposizioni del presente Statuto. 14.2. Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Statuto si fa espresso riferimento alla vigente legislazione Ucraina. |